La Corte di giustizia UE, nella sentenza dell’11 giugno 2026 nella causa C‑81/24, ha stabilito che l’inserimento di un consumatore in un elenco di sanzioni statunitense (OFAC) non è, di per sé, sufficiente per negare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tale rifiuto è ammissibile solo dopo una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che la banca deve condurre caso per caso. La Corte ricorda che ogni consumatore legalmente soggiornante nell’UE ha diritto a un conto di base, salvo esigenze di prevenzione AML/CFT. L’iscrizione in un elenco di un Paese terzo può costituire un fattore rilevante, ma non determina automaticamente il divieto di instaurare il rapporto. Solo qualora, all’esito della valutazione concreta, la banca ritenga di non poter gestire efficacemente il rischio, il rifiuto risulta conforme al diritto dell’Unione.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

