La Corte di giustizia UE, nella sentenza dell’11 giugno 2026 nella causa C‑81/24, ha stabilito che l’inserimento di un consumatore in un elenco di sanzioni statunitense (OFAC) non è, di per sé, sufficiente per negare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tale rifiuto è ammissibile solo dopo una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che la banca deve condurre caso per caso. La Corte ricorda che ogni consumatore legalmente soggiornante nell’UE ha diritto a un conto di base, salvo esigenze di prevenzione AML/CFT. L’iscrizione in un elenco di un Paese terzo può costituire un fattore rilevante, ma non determina automaticamente il divieto di instaurare il rapporto. Solo qualora, all’esito della valutazione concreta, la banca ritenga di non poter gestire efficacemente il rischio, il rifiuto risulta conforme al diritto dell’Unione.
IA: l’UE pubblica il codice di buone pratiche definitivo sulla marcatura e l’etichettatura
Il Codice di buone pratiche sulla marcatura dei contenuti generati dall’IA definisce misure volontarie per aiutare fornitori e deployer a rispettare gli obblighi di trasparenza dell’AI Act, applicabili dal 2 agosto 2026. Il Codice richiede etichettature chiare per...


