L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi chiarimenti dell’Agenzia e dell’ADM, con codici TARIC specifici. Nel caso esaminato, l’ADM ha classificato il prodotto nella voce doganale NC 9022 90 (“apparecchi a raggi X o basati su radiazioni ionizzanti”), che non rientra tra i codici previsti dall’Allegato 1 della circolare 5/D del 2023, dove figura soltanto il “tomografo computerizzato” (codice TARIC ex 902212). Poiché l’elenco dei beni agevolati è tassativo e non estensibile, il prodotto non può beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% e le relative cessioni restano soggette all’IVA ordinaria del 22%.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


