L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi chiarimenti dell’Agenzia e dell’ADM, con codici TARIC specifici. Nel caso esaminato, l’ADM ha classificato il prodotto nella voce doganale NC 9022 90 (“apparecchi a raggi X o basati su radiazioni ionizzanti”), che non rientra tra i codici previsti dall’Allegato 1 della circolare 5/D del 2023, dove figura soltanto il “tomografo computerizzato” (codice TARIC ex 902212). Poiché l’elenco dei beni agevolati è tassativo e non estensibile, il prodotto non può beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% e le relative cessioni restano soggette all’IVA ordinaria del 22%.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


