Con la risposta a interpello n. 273 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la residenza all’estero esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale, con la conseguenza che l’immobile posseduto in Italia non può considerarsi adibito ad abitazione principale e il contribuente non può fruire, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall’articolo 16bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento bensì, nel rispetto delle ulteriori condizioni prevista dalla normativa di riferimento, nella misura del 36 per cento.
Finanziamento per distribuzione di dividendi: quali implicazioni fiscali?
Sempre più di frequente alcune società ricorrono al debito per finanziare la distribuzione di riserve di utili e/o capitali nel tentativo di preservare il bilanciamento tra capitale e indebitamento. Si tratta di operazioni per cui risulterà sempre necessaria una...


