I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 62 del 7 marzo 2024: sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.
A New York arriva la nuova “Pied-à-terre tax”: quali effetti per gli investitori italiani?
Lo Stato di New York ha introdotto una sovrattassa annuale (“pied-à-terre tax”) sugli immobili residenziali di New York City non adibiti a residenza principale e di valore elevato. La nuova imposta (in vigore dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2031) si applica sia agli...


