I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 62 del 7 marzo 2024: sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.
Pagamento PA ai professionisti: soddisfazione per la soglia di 5mila euro
Con comunicato stampa del 14 maggio 2026 Confprofessioni ha evidenziato che l’approvazione dell’emendamento al DL Fiscale (AS 1852), che introduce una soglia di 5.000 euro per la verifica della regolarità fiscale dei professionisti nei pagamenti della PA, rappresenta...


