Con le conclusioni del 22 aprile 2026 rese nella causa T-268/25, l’Avvocato Generale del Tribunale dell’UE ha evidenziato che è ammissibile una normativa di uno Stato membro che subordina la possibilità di costituire un gruppo IVA comprendente persone che svolgono attività esenti da IVA o che non esercitano un’attività economica, alla condizione che una persona del gruppo IVA detenga, direttamente o indirettamente, il 100% dell’altra o delle altre persone del gruppo IVA, nella misura in cui tale normativa sia intesa a evitare vantaggi fiscali risultanti dall’applicazione del regime di gruppo IVA diversi da quelli connessi alla semplificazione ammnistrativa, e rispetti i principi di proporzionalità e di neutralità fiscale.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


