Con la Norma di comportamento n. 232 del 9 ottobre 2025, l’AIDC ha chiarito che la rinuncia di un credito sorto originariamente in capo al socio non residente non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 88, comma 4-bis, del TUIR e rende superflua anche l’attestazione del valore fiscale del credito rinunciato, poiché non può determinare l’emersione di una sopravvenienza imponibile in capo alla partecipata residente.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


