L’Avvocato Generale della corte di Giustizia UE nelle sue conclusioni del 22 febbraio 2023 in riferimento alla causa C-693/22, ritiene che una banca di dati personali possa essere venduta, a determinate condizioni, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata, anche se le persone interessate da tali dati non vi hanno acconsentito. Ciò si verifica se il trattamento di dati connesso a una tale vendita sia necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare l’esecuzione di un’azione civile. La Corte di Giustizia UE è stata chiamata quindi ad esaminare una fattispecie particolare nel contesto del con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD) e a prendere posizione su taluni elementi chiave di detto regolamento, quali la nozione di «titolare del trattamento», la liceità del trattamento e la portata del principio di limitazione delle finalità.
Pesca: nuove disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria
Il decreto 22 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 182/2026, modifica il d.m. 19 maggio 2026 sulle interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca previste dal regolamento (UE)...


