L’Avvocato Generale della corte di Giustizia UE nelle sue conclusioni del 22 febbraio 2023 in riferimento alla causa C-693/22, ritiene che una banca di dati personali possa essere venduta, a determinate condizioni, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata, anche se le persone interessate da tali dati non vi hanno acconsentito. Ciò si verifica se il trattamento di dati connesso a una tale vendita sia necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare l’esecuzione di un’azione civile. La Corte di Giustizia UE è stata chiamata quindi ad esaminare una fattispecie particolare nel contesto del con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD) e a prendere posizione su taluni elementi chiave di detto regolamento, quali la nozione di «titolare del trattamento», la liceità del trattamento e la portata del principio di limitazione delle finalità.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

