Le nuove disposizioni del decreto correttivo della riforma fiscale chiariscono definitivamente i confini tra correzione degli errori contabili e rettifiche di transfer pricing, escludendo queste ultime dall’ambito di applicazione della disciplina semplificata prevista per gli errori commessi in sede di fast closing. Il tema, sollevato in sede parlamentare e affrontato nella Relazione illustrativa del decreto, assume grande rilievo operativo per i gruppi multinazionali, spesso coinvolti in processi di chiusura di bilancio complessi e caratterizzati dall’arrivo tardivo di informazioni dalle consociate estere. Assume pertanto centrale rilevanza distinguere tra errori e variazioni sopravvenute e individuare gli effetti fiscali sui periodi d’imposta interessati e le conseguenze per i contribuenti soggetti agli obblighi di transfer pricing, con particolare attenzione ai casi in cui i dati necessari agli aggiustamenti emergono dopo la chiusura dell’esercizio.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


