Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che i registri INI-PEC e INAD, di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del Codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sono destinati a conservare, rispettivamente, i domicili digitali delle imprese e dei professionisti, nonché delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi.
Ritardo aereo e circostanze eccezionali: limiti all’esonero del vettore
La sentenza T‑656/24 del 4 marzo 2026 chiarisce che una compagnia aerea non può invocare una circostanza eccezionale verificatasi su un volo precedente per evitare la compensazione pecuniaria, quando il ritardo del volo successivo deriva da una sua decisione autonoma...


