La sentenza T‑656/24 del 4 marzo 2026 chiarisce che una compagnia aerea non può invocare una circostanza eccezionale verificatasi su un volo precedente per evitare la compensazione pecuniaria, quando il ritardo del volo successivo deriva da una sua decisione autonoma e tale decisione rappresenta la causa determinante del ritardo. Nel caso esaminato, European Air Charter aveva scelto di attendere i passeggeri di un volo precedente, giunti in ritardo ai controlli di sicurezza dell’aeroporto di Colonia‑Bonn, e aveva poi riorganizzato la rotazione dei voli utilizzando un aeromobile sostitutivo. Il Tribunale afferma che, se tali scelte non erano imposte da obblighi legali e hanno inciso direttamente sul volo successivo, la compagnia non può invocare l’esonero previsto dal regolamento UE. Inoltre, non può giustificarsi richiamando l’interesse dei passeggeri del volo precedente, poiché non le compete bilanciare gli interessi tra gruppi diversi di viaggiatori.
Marchio biologico italiano: in GU condizioni e modalità per l’attribuzione e l’uso
Il decreto 26 maggio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 160 del 13 luglio 2026, definisce condizioni e modalità per l’attribuzione e l’uso del Marchio biologico italiano. Gli operatori che...


