Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme erroneamente percepite ed effettivamente restituite in toto nell’anno successivo non concorrono a formare l’importo della soglia prevista ai fini del regime forfetario; conseguentemente, il superamento di tale soglia per effetto esclusivamente di dette somme restituite nell’anno successivo a quello della loro percezione non comporta la ”fuoriuscita” dal Regime Forfetario ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della l. n. 190 del 2014 per il 2025.
Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi in comparti di OICR: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 69 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove la fusione comporti unicamente lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza...


