I contributi previdenziali versati dai professionisti alle Casse di previdenza sono oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR. Tali oneri non possono essere considerati in diminuzione del reddito professionale, con l’unica eccezione degli esercenti l’attività notarile. Nel modello Redditi 2025 (scadenza entro il 31 ottobre o 30 settembre per chi aderisce al concordato preventivo) i notai indicheranno i contributi versati nell’anno 2024 nel quadro RE; gli altri professionisti, invece, devono indicare i contributi versati nell’anno tra gli oneri deducibili in corrispondenza del quadro RP del modello Redditi 2025.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


