Con provvedimento del 5 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti d’imposta, il luogo della commissione della violazione utile a individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito. Per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.
DTA: rinvio parziale della deduzione per gli intermediari finanziari
Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede il differimento parziale delle deduzioni per l’anno d’imposta 2027 relative a svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 dagli intermediari finanziari. Tale misura, valida...


