Con la risposta a interpello n. 130 del 6 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito. Posto che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, del Tuir, l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità, le somme corrisposte devono essere assoggettate a tassazione separata.
DTA: rinvio parziale della deduzione per gli intermediari finanziari
Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede il differimento parziale delle deduzioni per l’anno d’imposta 2027 relative a svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 dagli intermediari finanziari. Tale misura, valida...


