Con la risposta a interpello n. 176 del 21 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le partecipazioni ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria; sicché, qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita, non emerge alcuna plusvalenza imponibile (”neutralità indotta”).
Partite IVA inattive: cambiano i criteri per individuarle e le modalità per comunicare la chiusura d’ufficio
L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non avere esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa ovvero attività artistiche o...


