Con la risposta a interpello n. 176 del 21 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le partecipazioni ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria; sicché, qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita, non emerge alcuna plusvalenza imponibile (”neutralità indotta”).
Consulenza e Servizi con orario prolungato: la soddisfazione dei Commercialisti
Con un comunicato stampa del 21 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è operativo il nuovo piano che prevede l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici per rafforzare l’assistenza e la consulenza dedicata a cittadini e...


