La garanzia del contraddittorio preventivo obbligatorio, prevista dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, è venuta meno per gli avvisi di recupero dei contributi a fondo perduto Covid. La sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale ha sottratto queste controversie alla giurisdizione tributaria, stabilendo che si tratta di sussidi finanziari e non di materia fiscale. Di conseguenza, non essendo più atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, l’art. 6-bis non è formalmente applicabile, esponendo i contribuenti al rischio di ricevere atti di recupero definitivi senza il preventivo contraddittorio. Resta incerta la futura prassi dell’Agenzia delle Entrate sull’eventuale instaurazione di un dialogo preventivo per ragioni di efficienza.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


