Con le conclusioni del 23 ottobre 2025 rese nella causa C-515/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che la direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che vieta a tutti gli Stati membri di prevedere, dopo la scadenza del termine di recepimento, nuove o più rigorose esclusioni della detrazione dell’IVA fintantoché il Consiglio e la Commissione non abbiano ancora adempiuto congiuntamente al compito a loro incombente in forza dell’art. 176, comma 1, della direttiva IVA. Di conseguenza, l’art. 176, comma 2, non osta a una normativa nazionale che ha previsto per la prima volta un’esclusione della detrazione dell’IVA per spese di divertimento e di rappresentanza che sia entrata in vigore alla data di adesione e di recepimento della direttiva IVA.
Rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 270 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il rimborso spese chilometriche, commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita», non rappresenta un rimborso di spese ''addebitate analiticamente'' e,...


