I colossi del food delivery sono ancora al centro della cronaca giornalistica relativamente alla qualificazione del rapporto di lavoro dei riders, alla retribuzione spettante, al contratto collettivo applicabile. Non si tratta di novità assolute: di questi temi si è occupato più volte il nostro legislatore, nonché la giurisprudenza. E in questo contesto, già di per sé articolato, si colloca la Direttiva europea sul miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali, in corso di attuazione in Italia. Ma il quadro delineato, per quanto apparentemente chiaro, porta con sé una questione di fondo: la difficoltà di conciliare l’attività dei riders con i modelli tradizionali che si imperniano sul rapporto di lavoro subordinato. Conciliazione che deve avvenire in sede di relazioni industriali. Urge, quindi, una presa di coscienza e l’individuazione di una via concertativa.
Contratto a termine per sostituzione maternità: come si applica e qual è lo sgravio contributivo
Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che consente di prolungare il contratto a termine per sostituzione maternità fino al...


