La legge di Bilancio 2026 ha stabilito che la base imponibile IVA della permuta è determinata non più dal valore normale dei beni e servizi ma dall’ammontare di tutti i costi riferibili alle cessioni e alle prestazioni poste in essere. Il passaggio dal valore normale (che è pur sempre un valore stimato) al criterio del costo sostenuto riduce l’ampia discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate nell’attività di accertamento.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


