L’INPS, con il messaggio n. 1535 del 2026, ha chiarito che la ricongiunzione in uscita verso le casse professionali può riguardare soltanto le gestioni nelle quali l’iscrizione sia cessata: la posizione ancora in atto non può essere trasferita, neppure limitatamente ai contributi già maturati alla data della domanda. Si tratta di una lettura coerente con l’impostazione ministeriale del 1991, ma non priva di effetti problematici per chi deve valutare, prima di chiudere un rapporto assicurativo, la reale convenienza dell’operazione. Cosa prevede la normativa in materia? Quali gli ultimi chiarimenti INPS al riguardo? Quali le soluzioni più convenienti per l’accesso alla pensione?
Protocollo Italia-Albania: centri esterni compatibili con il diritto dell’Unione
L'Avvocata generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Laila Medina, nelle conclusioni presentate l'11 giugno 2026 nelle cause riunite C-706/25 e C-707/25, si è pronunciata sul controverso Protocollo Italia-Albania per la gestione dei flussi migratori,...


