L’INPS, con il messaggio n. 1535 del 2026, ha chiarito che la ricongiunzione in uscita verso le casse professionali può riguardare soltanto le gestioni nelle quali l’iscrizione sia cessata: la posizione ancora in atto non può essere trasferita, neppure limitatamente ai contributi già maturati alla data della domanda. Si tratta di una lettura coerente con l’impostazione ministeriale del 1991, ma non priva di effetti problematici per chi deve valutare, prima di chiudere un rapporto assicurativo, la reale convenienza dell’operazione. Cosa prevede la normativa in materia? Quali gli ultimi chiarimenti INPS al riguardo? Quali le soluzioni più convenienti per l’accesso alla pensione?
Fondo vittime amianto: istruzioni operative per gli anni 2024 e 2025
Con la circolare n. 36 del 2026, l'INAIL fornisce le istruzioni applicative del decreto interministeriale 28 luglio 2026 relativo al Fondo per le vittime dell'amianto. Il documento definisce i soggetti legittimati all'accesso, le modalità di presentazione delle...


