Il decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus), approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, introduce il comma 3-quater nell’art. 54 del TUIR, con l’obiettivo di chiarire il trattamento tributario dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquistati da terzi, inclusi quelli connessi ai bonus edilizi e al superbonus. L’intervento normativo pone così fine a un dibattito che, negli ultimi anni, ha coinvolto professionisti, imprese e intermediari finanziari in merito alla tassazione dei vantaggi economici conseguiti attraverso l’acquisto di crediti d’imposta a un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

