Con la risposta a interpello n. 263/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al nuovo regime impatriati, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, riconoscendone la spettanza anche nelle ipotesi in cui sia ravvisabile la ”continuità” formale e sostanziale tra l’attività lavorativa svolta in Italia dopo il trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese ed una precedente posizione lavorativa ricoperta in Italia prima dell’espatrio, a patto che sia rispettato il periodo rafforzato di pregressa residenza all’estero.
Congedi parentali: servono maggiori risorse per contrastare la disparità di genere
Potenziare il congedo di paternità, e più in generale la questione dei congedi parentali per combattere la disparità di genere. E’ quanto previsto dalla proposta di legge A.C. 2228 che, a causa della mancanza delle coperture economiche, non ha trovato il responso...


