Con la sentenza n. 133 del 21 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160/2020, nella parte in cui imponeva alle scuole nautiche requisiti minimi di capacità patrimoniale e l’adozione di un tariffario minimo. Le questioni, sollevate dal TAR Lazio, riguardavano l’eccesso di delega rispetto alla legge di delega, che non contempla né requisiti finanziari né tariffari per le scuole nautiche. La Corte ha rilevato che i principi e criteri direttivi sono formulati in modo puntuale e non consentono di estendere la delega a materie non previste, neppure richiamando finalità generali come la sicurezza della navigazione. Le norme censurate risultano quindi estranee all’oggetto della delega, con conseguente violazione degli artt. 76 e 77 Cost. L’accoglimento delle questioni ha assorbito il profilo relativo alla compatibilità con la direttiva servizi.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

