La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 21 luglio 2026, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’art. 13‑bis, comma 1, lett. a), del decreto‑legge n. 17/2022. La Corte rileva che il rimettente non ha considerato che i fatti oggetto del giudizio si sono verificati prima dell’entrata in vigore della norma censurata e non ha motivato le ragioni per cui essa dovrebbe applicarsi in assenza di disciplina transitoria. Tale mancato confronto con la dimensione temporale della fattispecie comporta l’inammissibilità delle questioni prospettate.
Operazioni straordinarie transfrontaliere: l’analisi del Notariato su trasformazioni, fusioni e scissioni
Lo Studio n. 73-2026/I del Consiglio Nazionale del Notariato analizza le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 88/2025 alla disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere e internazionali. Le novità riguardano il trasferimento della sede all'estero, il...


