La NASpI non spetta in caso di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, salvo specifiche eccezioni in cui la cessazione del rapporto di lavoro è considerata “involontaria”. Rientrano tra queste eccezioni le risoluzioni consensuali, sottoscritte ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966, e quelle accordate in caso di rifiuto del lavoratore al trasferimento in altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza. Anche le dimissioni per giusta causa, dovute a comportamenti illeciti del datore di lavoro, fanno acquisire il diritto alla NASpI, così come le dimissioni effettuate dai lavoratori nel primo anno di vita del proprio figlio.
Previdenza complementare: al via la risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2026, convertito con legge n. 50/2026) introduce l’obbligo per i fondi pensione di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso a questo sistema di risoluzione delle controversie è alternativo...


