La NASpI non spetta in caso di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, salvo specifiche eccezioni in cui la cessazione del rapporto di lavoro è considerata “involontaria”. Rientrano tra queste eccezioni le risoluzioni consensuali, sottoscritte ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966, e quelle accordate in caso di rifiuto del lavoratore al trasferimento in altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza. Anche le dimissioni per giusta causa, dovute a comportamenti illeciti del datore di lavoro, fanno acquisire il diritto alla NASpI, così come le dimissioni effettuate dai lavoratori nel primo anno di vita del proprio figlio.
Fondo vittime amianto: istruzioni operative per gli anni 2024 e 2025
Con la circolare n. 36 del 2026, l'INAIL fornisce le istruzioni applicative del decreto interministeriale 28 luglio 2026 relativo al Fondo per le vittime dell'amianto. Il documento definisce i soggetti legittimati all'accesso, le modalità di presentazione delle...


