Con le conclusioni C-258/24 l’Avvocato generale UE ha sancito il principio per cui un requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa può essere considerato essenziale qualora, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, il fatto di non professare una religione renda il dipendente in questione inidoneo a svolgere tale attività, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione.
Collaborazioni etero-organizzate: la stretta della Cassazione sulla deroga al lavoro subordinato
Con la sentenza n. 23436/2026, sulla vicenda dei navigator, la Corte di Cassazione ha ridefinito i confini applicativi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2015. Secondo la Suprema Corte per l’esclusione dell'applicazione della disciplina del lavoro...


