Ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023. Ad oggi le modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di giusta imposizione. Poiché il TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato “al netto dei legati”, secondo l’Agenzia è coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


