Ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 6 luglio 2023. Ad oggi le modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di giusta imposizione. Poiché il TUS dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato “al netto dei legati”, secondo l’Agenzia è coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.
Cessione infraquinquennale di immobile con pertinenze: la plusvalenza imponibile
Con la risposta a interpello n. 157 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ove non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), TUIR (ossia che la cessione riguardi beni acquisiti per successione o...

