Non è ammissibile una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto e il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, al di fuori dei casi previsti a tal fine. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la sentenza 30 maggio 2024, C-743/22, con cui ha specificato che per poter essere considerata perseguire una finalità specifica, un’imposta il cui gettito sia stato destinato a un determinato scopo deve, di per se stessa, mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica invocate.
Pagamento dilazionato: tasso di interesse al 2,15% dal 1° gennaio 2026
Con un avviso del 7 gennaio 2026 l’Agenzia delle Dogane ha ricordato che a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 30 giugno 2026, il tasso di interesse applicabile al pagamento dilazionato è del 2,15%, così come deciso dalla Banca Centrale Europea.


