Non è ammissibile una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto e il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, al di fuori dei casi previsti a tal fine. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la sentenza 30 maggio 2024, C-743/22, con cui ha specificato che per poter essere considerata perseguire una finalità specifica, un’imposta il cui gettito sia stato destinato a un determinato scopo deve, di per se stessa, mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica invocate.
Cessioni di beni intracomunitarie: come provare l’esportazione
Con la risposta a interpellon. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in altro Stato dell'Unione europea e, dunque, il termine dei 90...


