Non è ammissibile una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto e il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, al di fuori dei casi previsti a tal fine. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la sentenza 30 maggio 2024, C-743/22, con cui ha specificato che per poter essere considerata perseguire una finalità specifica, un’imposta il cui gettito sia stato destinato a un determinato scopo deve, di per se stessa, mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica invocate.
Dividendi di fonte italiana percepiti da residenti in Giappone: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 203 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento al trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone, in determinate ipotesi, sussiste la potestà impositiva...