Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori sono chiamati al versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. Poiché il presupposto di tale imposta è la corresponsione del premio assicurativo, l’acconto non è dovuto al ricorrere di una duplice condizione nell’anno di riferimento, vale a dire la cessazione dell’attività assicurativa e la conseguente non riscossione di un premio assicurativo. Pertanto, il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2025 non è dovuto nel solo caso in cui l’assicurazione effettivamente cessi l’attività assicurativa nel corso del 2025 e nello stesso anno non riscuota alcun premio assicurativo.
Crediti d’imposta da Dta: il cessionario può monetizzare
In tema di crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate, con la risoluzione n. 73 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e non può altresì...


