Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori sono chiamati al versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. Poiché il presupposto di tale imposta è la corresponsione del premio assicurativo, l’acconto non è dovuto al ricorrere di una duplice condizione nell’anno di riferimento, vale a dire la cessazione dell’attività assicurativa e la conseguente non riscossione di un premio assicurativo. Pertanto, il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2025 non è dovuto nel solo caso in cui l’assicurazione effettivamente cessi l’attività assicurativa nel corso del 2025 e nello stesso anno non riscuota alcun premio assicurativo.
Diritti doganali: criteri e condizioni per la riduzione ed esonero della garanzia
Con la determinazione n. 562593 del 2025 e la circolare n. 51 del 2025, l’Agenzia delle Dogane ha definito i criteri e le condizioni per la concessione della riduzione ed esonero della garanzia per i diritti doganali. La possibilità di riconoscere la prestazione della...