La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-488/24, in relazione ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada provenienti da paesi terzi e destinati all’Unione, chiarisce che il professionista deve informare il mittente‑consumatore che l’importazione delle merci può richiedere l’espletamento di formalità doganali e che potrebbero essere applicati dazi doganali a suo carico. Tale informazione è essenziale per garantire trasparenza sui potenziali costi aggiuntivi connessi all’operazione. La Corte precisa tuttavia che l’obbligo non comprende la descrizione dettagliata dei documenti doganali necessari né l’indicazione dei tassi o degli importi dei dazi applicabili, trattandosi di elementi variabili e non sempre prevedibili al momento della conclusione del contratto.
Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale
Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di...


