La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-488/24, in relazione ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada provenienti da paesi terzi e destinati all’Unione, chiarisce che il professionista deve informare il mittente‑consumatore che l’importazione delle merci può richiedere l’espletamento di formalità doganali e che potrebbero essere applicati dazi doganali a suo carico. Tale informazione è essenziale per garantire trasparenza sui potenziali costi aggiuntivi connessi all’operazione. La Corte precisa tuttavia che l’obbligo non comprende la descrizione dettagliata dei documenti doganali necessari né l’indicazione dei tassi o degli importi dei dazi applicabili, trattandosi di elementi variabili e non sempre prevedibili al momento della conclusione del contratto.
Corsi TCF al via dal 28 aprile 2026: modalità di iscrizione e svolgimento
Sono disponibili dal 28 aprile 2026 i corsi CNDCEC per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il CNDCEC ha fornito ulteriori indicazioni in...