La Corte Costituzionale ha confermato, con la sentenza n. 137 del 28 luglio 2025, la legittimità delle preclusioni probatorie dettate dall’art. 32, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, ribadendo i principi applicativi fondamentali, quali l’invito specifico e mai generico da parte dell’Agenzia e l’avvertimento delle conseguenze della tardività, nonché la circostanza che l’omissione debba essere intenzionale ed escludendo i documenti già in possesso dell’Amministrazione o di contenuto misto, la pronuncia stigmatizza la risalente visione autoritaria e afflittiva del rapporto tra Amministrazione e contribuente, valorizzando invece ampiamente il principio di collaborazione e buona fede tra la parte pubblica e quella privata.
Regime opzionale IVA nella logistica: tra criticità applicative e dubbi di compatibilità con il diritto UE
Il settore della logistica è interessato da un significativo intervento normativo volto a rafforzare la compliance IVA e contrastare fenomeni evasivi. In attesa dell’autorizzazione unionale per il nuovo reverse charge, il legislatore ha introdotto un regime opzionale...


