Il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non annulla, né sospende, il titolo che fonda il credito erariale (o la relativa cartella), ma eventualmente ne riduce solo l’esigibilità e deve negarsi che lo stesso possa rientrare tra le cause di sospensione della riscossione e sia quindi idoneo ad attivare la relativa procedura. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 10 novembre 2022. Agli Uffici e all’ente della riscossione si impone di agire in conformità all’art. 135 L.F., secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione passivo.
L’iperammortamento in Redditi SC 2026: la compilazione del quadro RF per i soggetti non solari
Con riferimento all’iperammortamento, tra le variazioni in diminuzione del rigo RF55 del quadro RF le istruzioni del modello Redditi SC 2026 introducono il codice 51 per consentire l’utilizzo della maggior deduzione fiscale delle quote di ammortamento e dei canoni di...


