Il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non annulla, né sospende, il titolo che fonda il credito erariale (o la relativa cartella), ma eventualmente ne riduce solo l’esigibilità e deve negarsi che lo stesso possa rientrare tra le cause di sospensione della riscossione e sia quindi idoneo ad attivare la relativa procedura. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 10 novembre 2022. Agli Uffici e all’ente della riscossione si impone di agire in conformità all’art. 135 L.F., secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione passivo.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


