Il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non annulla, né sospende, il titolo che fonda il credito erariale (o la relativa cartella), ma eventualmente ne riduce solo l’esigibilità e deve negarsi che lo stesso possa rientrare tra le cause di sospensione della riscossione e sia quindi idoneo ad attivare la relativa procedura. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 10 novembre 2022. Agli Uffici e all’ente della riscossione si impone di agire in conformità all’art. 135 L.F., secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione passivo.
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


