È “inesistente” il credito d’imposta che si fonda su documenti non veritieri, ovvero che sia non documentato. Diversamente, è “non spettante” il credito d’imposta sostenuto da documentazione reale, laddove il contribuente incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito carente e/o, comunque, inidonea. La prima fattispecie, più grave, è sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo. La seconda fattispecie, meno grave, giustifica una sanzione ridotta e l’applicazione dei termini di decadenza ordinari. È questa la tesi esposta dall’AIDC con la Norma di comportamento n. 219.
Commercialisti: pagamento dei contributi minimi 2026 anche con Modello F24
Con una nota la Cassa Dottori Commercialisti ha ricordato che il 2 novembre 2026 scade il termine di pagamento della seconda rata dei contributi soggettivo e integrativo minimi 2026. A decorrere dai contributi relativi al 2026, Cassa Dottori Commercialisti ha messo a...


