L’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale può incidere sui processi organizzativi, ma non rappresenta una causa autonoma di licenziamento. E’ quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Roma n. 9135/2025 che conferma che la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo resta ancorata ai criteri tradizionali: effettività della crisi aziendale, riorganizzazione documentata, soppressione del posto e impossibilità di repechage. L’IA, nel caso esaminato, costituisce solo un elemento accessorio del riassetto aziendale, non il fattore determinante del licenziamento.
Ferie, congedi e permessi per il dipendente: come gestirli (anche per il rientro a scuola dei figli)
Con l’inizio dell’anno scolastico tornano anche le richieste dei lavoratori alle aziende in merito al differimento dell'orario di entrata, alle uscite anticipate o alle assenze per la gestione dei figli, soprattutto durante i periodi di inserimento al nido e alla...


