L’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale può incidere sui processi organizzativi, ma non rappresenta una causa autonoma di licenziamento. E’ quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Roma n. 9135/2025 che conferma che la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo resta ancorata ai criteri tradizionali: effettività della crisi aziendale, riorganizzazione documentata, soppressione del posto e impossibilità di repechage. L’IA, nel caso esaminato, costituisce solo un elemento accessorio del riassetto aziendale, non il fattore determinante del licenziamento.
Contratti collettivi: CNEL introduce criteri di rappresentatività effettiva
Il CNEL ha approvato la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi, introducendo criteri selettivi fondati sul reale radicamento dei contratti nel sistema produttivo, misurato attraverso i dati INPS. La riforma supera la logica meramente formale...


