L’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale può incidere sui processi organizzativi, ma non rappresenta una causa autonoma di licenziamento. E’ quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Roma n. 9135/2025 che conferma che la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo resta ancorata ai criteri tradizionali: effettività della crisi aziendale, riorganizzazione documentata, soppressione del posto e impossibilità di repechage. L’IA, nel caso esaminato, costituisce solo un elemento accessorio del riassetto aziendale, non il fattore determinante del licenziamento.
Trasparenza retributiva ed obblighi informativi: cosa cambia prima e durante il rapporto di lavoro
Il decreto legislativo sulla trasparenza retributiva (D.Lgs. n. 96/2026), in vigore dal 7 giugno 2026, introduce specifici obblighi informativi già prima dell’avvio del rapporto di lavoro. In particolare, il provvedimento prevede che i candidati devono essere...


