Coloro che cessano il rapporto di lavoro e maturano il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, non possono ricorrere al riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, ma possono richiedere la sola prestazione pensionistica complementare. La stessa logica trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non abbiano chiesto il riscatto e siano rimasti iscritti fino all’avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Cosa prevede la normativa in materia? Qual è l’orientamento della COVIP al riguardo? Si presenta la risposta della Commissione a un quesito specifico ricevuto da parte di un fondo pensione.
25 anni dall’attuazione comunitaria del contratto a termine: cosa ci hanno insegnato?
E’ passato un quarto di secolo dall’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, che è stato probabilmente uno degli istituti più discussi, modificati e ideologicamente contesi dell’intero diritto del lavoro. Considerato...


