Coloro che cessano il rapporto di lavoro e maturano il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, non possono ricorrere al riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, ma possono richiedere la sola prestazione pensionistica complementare. La stessa logica trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non abbiano chiesto il riscatto e siano rimasti iscritti fino all’avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Cosa prevede la normativa in materia? Qual è l’orientamento della COVIP al riguardo? Si presenta la risposta della Commissione a un quesito specifico ricevuto da parte di un fondo pensione.
Contratti collettivi: CNEL introduce criteri di rappresentatività effettiva
Il CNEL ha approvato la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi, introducendo criteri selettivi fondati sul reale radicamento dei contratti nel sistema produttivo, misurato attraverso i dati INPS. La riforma supera la logica meramente formale...


