Con la risposta a interpello n. 67 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa e le eventuali successive variazioni, soggette all’obbligo di comunicazione introdotto dall’articolo 5, comma 1, del decretolegge n. 179 del 2012 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operi l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 16, comma 6, del decretolegge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi in comparti di OICR: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 69 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove la fusione comporti unicamente lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza...


