Non gode dell’esenzione dall’accisa l’energia elettrica impiegata per la ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica presso infrastrutture di ricarica realizzate nelle proprie sedi operative da società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 37/D del 2022: anche quando l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non rappresenta un elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel perimetro agevolativo.
Saldo IVA da versare entro il 16 marzo 2026
L’IVA dovuta a saldo, risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2025, deve essere versata entro il 16 marzo 2026, ma è ammessa la rateizzazione con una maggiorazione a titolo di interessi dello 0,33% mensile, oppure il differimento del versamento al 30 giugno o...


