Con un pronto ordini del 4 marzo 2026 il CNDCEC ha chiarito che la registrazione audio effettuata dall’esponente costituisce prova documentale, utilizzabile nell’ambito del procedimento disciplinare, purché finalizzata alla tutela di un diritto e nei limiti indicati nella giurisprudenza assicurando, ai fini di tutela della privacy, il rispetto del principio di non eccedenza in riferimento ai dati trattati (anche in termini di conservazione degli stessi).
Commercialisti: servono chiarimenti per accedere alla piattaforma SIISL
Con una missiva dell’8 giugno 2026 il CNDCEC ha chiesto alla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone un chiarimento ufficiale sulle modalità con cui i commercialisti possono accedere alla piattaforma SIISL. Inoltre, il CNDCEC ha chiesto che sia...


