Con un pronto ordini del 4 marzo 2026 il CNDCEC ha chiarito che la registrazione audio effettuata dall’esponente costituisce prova documentale, utilizzabile nell’ambito del procedimento disciplinare, purché finalizzata alla tutela di un diritto e nei limiti indicati nella giurisprudenza assicurando, ai fini di tutela della privacy, il rispetto del principio di non eccedenza in riferimento ai dati trattati (anche in termini di conservazione degli stessi).
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


