In tema di effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo, con la decisione resa nella causa C617/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non vi è alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


