Distacco o trasferta: cosa conviene di più nei gruppi d’impresa

da | 27 Lug 2026 | Ipsoa - Lavoro

Quando l’azienda ha l’esigenza di spostare temporaneamente un lavoratore in un luogo diverso da quello abituale di svolgimento della prestazione, può ricorrere a due diversi istituti: la trasferta, quale espressione del potere direttivo del datore di lavoro, oppure il distacco, la cui disciplina è stata semplificata dalla legge di conversione del Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026). Sebbene entrambi consentano di soddisfare esigenze organizzative temporanee, presentano presupposti, limiti e conseguenze differenti, sia sotto il profilo giuslavoristico sia sotto quello economico. In entrambi i casi, infatti, il lavoratore ha diritto, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, a indennità e rimborsi spese correlati allo spostamento, che può comportare anche il pernottamento fuori sede. Quale soluzione risulta più conveniente per il datore di lavoro?

Altre news da questa categoria