Con la nota n. 862 del 2024, l’INL ha fornito chiarimenti in merito alle modalità e alle tempistiche per l’esercizio della revoca delle dimissioni una volta presentate durante il periodo protetto per la tutela della genitorialità. L’Ispettorato, oltre a ricordare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida, ha precisato che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. Quali sono gli altri chiarimenti forniti dall’INL?
Danno biologico INAIL: indennizzi rivalutati da luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 aumentano dell’1,4% gli importi degli indennizzi INAIL per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. La circolare INAIL n. 37 del 28 agosto 2026 illustra l’ambito di applicazione della rivalutazione, disposta dal...


