Con la nota n. 862 del 2024, l’INL ha fornito chiarimenti in merito alle modalità e alle tempistiche per l’esercizio della revoca delle dimissioni una volta presentate durante il periodo protetto per la tutela della genitorialità. L’Ispettorato, oltre a ricordare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida, ha precisato che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia, prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. Quali sono gli altri chiarimenti forniti dall’INL?
Il momento della pensione si sposta sempre più avanti: ma perché?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto che, per accedere alla pensione di vecchiaia, i lavoratori dovranno attendere, dal 1° gennaio 2027, i 67 anni ed un 1 di età (salvo uscite anticipate) e dal 2028, i 67 anni e 3 mesi di età. Paradossalmente è una notizia...

