Per beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità IVA si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta. È una delle previsioni della legge delega per la riforma fiscale, che sembra finalmente risolvere la questione relativa alla detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno. In questo modo verrà superata la previsione legislativa secondo la quale entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
730 precompilato e conguaglio: cosa fare in caso di diniego del sostituto d’imposta?
La guida “La dichiarazione precompilata 2026” pubblicata dall’Agenzia delle entrate disciplina la sorte del modello 730 quando il sostituto d’imposta comunica l’avviso di diniego a effettuare il conguaglio. Il contribuente riceve un’e-mail e un avviso nell’area...


