Per beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità IVA si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta. È una delle previsioni della legge delega per la riforma fiscale, che sembra finalmente risolvere la questione relativa alla detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno. In questo modo verrà superata la previsione legislativa secondo la quale entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Modello IVA 2026 in linea con l’UE sulle società non operative
Il modello IVA 2026, in scadenza al 30 aprile 2026, recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE sulle società non operative (sentenza 7 marzo 2024, C-341/22). Dal dichiarativo è stato eliminato l’obbligo, per le società e gli enti non operativi, di...


