Entro il 31 marzo (o, meglio, il 2 aprile, considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) i contribuenti che hanno scelto di fruire della definizione agevolata delle irregolarità formali – quelle cioè che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi – commesse fino al 31 ottobre 2023, sono chiamati a versare la seconda e ultima rata. Il pagamento non è però sufficiente affinché la definizione produca i suoi effetti: entro lo stesso termine, infatti, devono essere rimosse tutte le irregolarità.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


