Entro il 31 marzo (o, meglio, il 2 aprile, considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) i contribuenti che hanno scelto di fruire della definizione agevolata delle irregolarità formali – quelle cioè che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi – commesse fino al 31 ottobre 2023, sono chiamati a versare la seconda e ultima rata. Il pagamento non è però sufficiente affinché la definizione produca i suoi effetti: entro lo stesso termine, infatti, devono essere rimosse tutte le irregolarità.
Piccola proprietà Contadina: quando l’incorporazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni
Con la risposta a interpello n. 183 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tema di agevolazioni per la piccola proprietà Contadina, l'estinzione dell'incorporata non determina, pertanto, di per sé la cessazione della coltivazione o conduzione diretta,...


