L’accordo aziendale ordinario non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell’accordo aziendale, ma incide sull’efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere generale. È quanto ha chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 52 del 28 marzo 2023 in cui dichiara inammissibili, tuttavia, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, in quanto l’ordinanza di rimessione non contiene una plausibile motivazione in ordine alla circostanza che nel giudizio principale si controverta proprio di un contratto collettivo aziendale di prossimità dotato di efficacia generale (erga omnes) prevista dalla normativa.
Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: aumenta l’indennità risarcitoria
Con la sentenza n. 174 del 2026, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’articolo 8 della legge n. 604/1966 nella parte in cui subordina alla presenza di più di quindici dipendenti la possibilità di aumentare l’indennità risarcitoria per licenziamento...


