Cambia il termine per i contribuenti che, ricevuto lo schema d’atto, vogliano acquisire i documenti e presentare una memoria difensiva. Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, interviene appunto sui termini del contraddittorio preventivo, prevedendo che i 60 giorni dovranno essere considerati unici, ossia entro tale periodo si dovranno sia richiedere i documenti all’Agenzia sia presentare le memorie di difesa. Una novità di non poco conto, perché rischia di comprimere il diritto di difesa, andando così a contrastare anche con la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE intervenuta in passato. Ma tale termine “ridotto” vale anche ai fini IVA?
IVA ridotta per l’alloggio di alberghi: i chiarimenti sull’applicazione
Con la sentenza resa nella causa C409/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato come sia ammissible una normativa nazionale che consenta di escludere dall’ambito di applicazione dell’aliquota di imposta sul valore aggiunto ridotta applicabile ai servizi di...


