Cambia il termine per i contribuenti che, ricevuto lo schema d’atto, vogliano acquisire i documenti e presentare una memoria difensiva. Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, interviene appunto sui termini del contraddittorio preventivo, prevedendo che i 60 giorni dovranno essere considerati unici, ossia entro tale periodo si dovranno sia richiedere i documenti all’Agenzia sia presentare le memorie di difesa. Una novità di non poco conto, perché rischia di comprimere il diritto di difesa, andando così a contrastare anche con la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE intervenuta in passato. Ma tale termine “ridotto” vale anche ai fini IVA?
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


