Con la sentenza resa nella causa C828/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che essa consente allo Stato membro d’origine di concedere, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 12, di tale direttiva, un’esenzione per un periodo anteriore al momento dell’emanazione di tale decisione, e persino per un periodo anteriore al momento della presentazione, presso l’amministrazione competente, del certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere.
Rinvio pregiudiziale al giudice europeo: diniego da motivare adeguatamente
La sentenza C-767/23 della Corte di Giustizia UE rafforza in modo significativo l’obbligo motivazionale in caso di diniego di rinvio pregiudiziale: nel rifiutare il rinvio, il giudice nazionale di ultima istanza deve fornire una motivazione specifica, concreta e...


