È arrivata, via Polonia, la soluzione al problema italiano della non retro imputabilità a dicembre delle fatture recapitate a inizio del nuovo anno. La sentenza T-689/24 del Tribunale UE ha sancito che viola il principio di neutralità e proporzionalità una norma nazionale che non consente di esercitare la detrazione nella dichiarazione presentata, per il periodo in cui sono soddisfatte le condizioni sostanziali, quando il soggetto passivo abbia ricevuto la corrispondente fattura prima della presentazione della dichiarazione. L’insegnamento impatta anche sul D.P.R. n. 100/1998, modificato dal D.L. n. 119/2018, che (come prospettato dal viceministro Leo) sarà presto aggiornato. Ove necessario, in sede di prossima dichiarazione IVA, il contribuente potrà invocare da sé la supremazia delle interpretazioni inequivocabili della Corte di Giustizia UE (si pensi a chi è transitato nel 2026 in regime forfetario). In sede di liquidazione mensile, per le caratteristiche dell’IVA in Italia, vanno però evitate fughe in avanti; non pare cioè possibile retro imputare anche fatture che arrivano dopo i termini della liquidazione. L’ultima spiaggia rimane, comunque, sempre la dichiarazione annuale relativa all’anno di arrivo della fattura.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


